Stalking: integrato il reato anche senza certificato medico dello “stato patologico”

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Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d'appello, nel confermare la decisione di primo grado, che aveva ritenuto sussistente la responsabilità di un uomo in relazione al reato di stalking, aveva rideterminato la pena in senso migliorativo per l'imputato, la Corte di Cassazione penale, Sez. V, con la sentenza 22 novembre 2021, n. 42659 – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui la sentenza era da considerarsi erronea in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 612-bis c.p., anzichè di altro meno grave reato - ha ribadito il principio secondo cui ai fini della integrazione del reato di atti persecutori, non si richiede l'accertamento di uno stato patologico, ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612-bis c.p., non costituisce una duplicazione del reato di lesioni (art. 582 c.p.), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica.

Reato di Stalking: cosa dice la giurisprudenza

Prima di soffermarci sulla pronuncia resa dalla Suprema Corte, deve essere ricordato che l'art. 612-bis, c.p. sotto la rubrica «Atti persecutori», punisce “salvo che il fatto costituisca più grave reato” con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.