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In virtù dell’istituto dell’affidamento condiviso la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori che assumono, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all’istruzione, educazione, scelte religiose, salute, tenendo pur sempre conto delle capacità e inclinazioni dei figli.
La L. n. 54/2006, entrata in vigore dal 16 marzo 2006, ha introdotto rilevanti novità rispetto alla precedente disciplina. Si tratta della riforma più importante del diritto di famiglia dopo quella del '75, in quanto ha introdotto il principio della bigenitorialità che costituisce un diritto naturale del figlio ad avere rapporti continuativi con entrambi i genitori.
La disciplina relativa all’affidamento condiviso prevede il diritto del figlio, anche in caso di separazione personale dei genitori, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Attualmente, la materia è regolamentata dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, e dal successivo decreto legislativo 28 dicembre 2013, n.154, pubblicato l’8.01.2014 sulla Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il 7.02.2014, che ha stabilito la “modifica della normativa vigente al fine di eliminare ogni residua discriminazione rimasta nel nostro ordinamento tra i figli nati nel e fuori del matrimonio, così garantendo la completa eguaglianza giuridica degli stessi”.
Inoltre, tra le modifiche apportate, rileva in particolare quella relativa all’articolo 337-ter del codice civile, secondo cui il figlio «ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori» e che il giudice deve valutare «prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori».